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Elettori non deambulanti - voto assistito e voto domiciliare

Scheda aggiornata il 25/10/2016

Elettori non deambulanti, voto assistito e voto domiciliare

Norme sul voto a domicilio Con la Legge 7 maggio 2009, n. 46 è stata disposta un’estensione del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora. La Legge 27 gennaio 2006, n. 22, assicurava già l’esercizio di voto a domicilio. ma limitatamente ed esclusivamente agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e dietro specifica presentazione di documentazione sanitaria. Fino ad oggi rimanevano escluse da questa opportunità le persone, pur con gravi infermità che non facciano uso, in modo continuativo e vitale, di apparecchi elettromedicali. Rimanevano escluse anche se non erano in grado, comunque, di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comuni (ai sensi dell’articolo 29, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e cioè servizi di accompagnamento e trasporto. Modificando la Legge 22/2006, la nuova norma sana questa sperequazione, garantendo il diritto di voto anche alle persone affette da infermità che le rendano intrasportabili. La norma, per espressa indicazione dell’articolo 3, è entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, l'8 maggio 2009).

Chi ne ha diritto - Possono, quindi, ora votare al proprio domicilio: 1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio; 2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino. Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.

La procedura -  Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). La certificazione la rilascia esclusivamente l’Azienda Usl solo attraverso propri medici incaricati. La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni. Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Usl. La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà. Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell’impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.

Il Sindaco - A questo punto iniziano le competenze del sindaco che una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione. Il sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare. Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Il voto - Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Quali votazioni -  In forza della Legge 22/2006, pur modificata dalla nuova norma, l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 27 maggio 2006, n. 22. modificata dalla Legge 46/2009

Modalità di avvio:

Richiesta